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Modalità di esercizio impianti termici

Pubblicato il 7 ottobre 2025 • Ambiente , Salute

Abbiamo lasciato l’estate e ci avviciniamo al periodo più freddo dell’anno. La D.g.r. 5 agosto 2020 – n. XI/3502 “Disposizioni per l’installazione, l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici civili - aggiornamento 2020”, stabilisce alcune semplici regole per risparmiare energia e limitare l’inquinamento dell’aria:

Climatizzazione invernale (riscaldamento): 

  • Può essere acceso: dal 15 ottobre al 15 aprile.
  • Tempo di funzionamento: fino a 14 ore al giorno, potendo essere suddiviso in 2 o più intervalli tra le 5:00 e le 23:00.
  • Temperatura media dell’aria consentita: edifici per attività industriali, artigianali e simili: 18°C ± 2°C - tutti gli altri edifici: 20°C ± 2°C.

Climatizzazione estiva (condizionatore): 

  • Temperatura media dell’aria: non deve essere minore di 26°C ± 2°C.

Tutto l’anno:

  • in presenza di condizioni climatiche sfavorevoli e senza indicazioni diverse delle Autorità, gli impianti termici possono essere accesi dal Responsabile dell’impianto per un massimo di sette ore al giorno.
  • In tutti i casi, bisogna mantenere la temperatura entro i limiti senza sprechi di energia.
  • Non bisogna dimenticare che una regolare manutenzione dei condizionatori, delle caldaie e dei condotti fumari garantiscono maggiore efficienza e sicurezza degli impianti.