Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT)

Ultima modifica 14 febbraio 2023

A seguito dell’entrata in vigore della Legge del 22 dicembre 2017 nr. 219 avente ad oggetto “Norme in materia di consenso informato e di Disposizioni Anticipate di Trattamento”, ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere può presentarsi all’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza per depositare le proprie Disposizioni Anticipate di Trattamento (di seguito indicate “DAT”).

Mediante le DAT, il disponente, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, esprime le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.

Le DAT possono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente e sottoscritta dal disponente presso l’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza, che provvede all’annotazione in apposito elenco. Non potranno essere accettate DAT presentate da soggetti non residenti. Il trasferimento della residenza in altro Comune o all’estero non comporta comunque la cancellazione dall’elenco.

All’Ufficiale dello Stato Civile è precluso partecipare alla redazione delle DAT, fornendo informazioni o indicazioni in merito al contenuto delle stesse, l’Ufficiale dovrà solo verificare i presupposti della consegna, ossia l’identità del soggetto dichiarante e la sua residenza nel Comune. All’Ufficiale dello Stato Civile, nello svolgimento delle sue funzioni, è precluso il ruolo di fiduciario.

Per la raccolta e conservazione delle DAT, la Legge non prevede, ad oggi, l’istituzione di un nuovo Registro dello Stato Civile e pertanto l’Ufficio, ricevute le DAT, si limiterà a protocollarne il ricevimento, elencarle in un elenco cronologico (altrimenti detto “Registro delle DAT”) e ad assicurare la loro adeguata conservazione e rintracciabilità in conformità ai principi di riservatezza dei dati personali.

Al momento del deposito, l’Ufficio rilascerà al disponente una ricevuta riportante il numero progressivo di registrazione nel Registro delle DAT.

L’elenco ed i contenuti delle DAT non sono pubblici: possono prendere visione delle informazioni contenute il disponente e, solo se espressamente indicati nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio consegnata al Comune, il medico di famiglia e i sanitari che avranno in cura il dichiarante, il fiduciario e il supplente del fiduciario, se nominati, il notaio che ha redatto l’atto, gli eredi del dichiarante, se espressamente individuati.

Con la medesima forma scritta, le DAT possono essere rinnovate, modificate e revocate in ogni momento.

Il disponente, nelle DAT, può indicare un “fiduciario” che agisca in nome e per suo conto e Io rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. L’accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che va allegato alle DAT. Al fiduciario è rilasciata da parte del disponente una copia delle DAT. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, comunicato al disponente. L’incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione. Nel caso in cui le DAT non contengano l’indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono comunque efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità, il Giudice Tutelare provvederà alla nomina di un Amministratore di Sostegno facente funzioni di fiduciario.

Le DAT saranno inviate dal Comune alle apposite strutture sanitarie competenti, non appena saranno state disciplinate le relative modalità di trasmissione, con Decreto del Ministero della Salute in attesa di emanazione.

La dichiarazione deve essere presentata personalmente dal disponente presso l’Ufficio dello Stato Civile del Comune, previo appuntamento (tel. 0295120295).

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