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Dall'1 gennaio 2012 diventa obbligatorio indicare la classe energetica negli annunci immobiliari di vendita/locazione.

notizia pubblicata in data 16 Gennaio 2012
A partire dal 01 Gennaio 2012, diventa obbligatorio dichiarare la classe energetica e l'indice di prestazione energetica relativi alla climatizzazione invernale o al riscaldamento della singola unità immobiliare o dell'intero edificio in tutti gli annunci commerciali finalizzati alla vendita o alla locazione.
 

L'obbligo riguarda gli annunci di vendita o locazione di singole unità immobiliari o di interi edifici ubicati sul territorio regionale; pertanto, l'obbligo non riguarda gli annunci relativi a edifici ubicati al di fuori del territorio della Lombardia.

Pertanto, l'attestato di certificazione deve comunque essere predisposto in caso di:

richiesta del certificato di agibilità o presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art.5 della l.r. 1/2007, nel caso di edifici di nuova costruzione o che siano stati oggetto degli interventi di cui al punto 9.1 della dgr 8745/2008 rilevanti interventi di ristrutturazione;compravendita di interi edifici o di singole unità immobiliari;locazione di interi edifici o di singole unità immobiliari;stipula di contratti per la gestione degli impianti termici o di climatizzazione in cui il committente sia un Soggetto pubblico;stipula di Contratti di Servizio Energia e Servizio Energia Plus ex d.lgs 115/2008nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici;sostituzione di generatori di calore con potenza superiore a 100kW.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni, le seguenti fattispecie:

a) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata o climatizzati per esigenze del processo produttivo;

b) i fabbricati industriali, artigianali, agricoli e relative pertinenze qualora gli ambienti siano mantenuti a temperatura controllata o climatizzati utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti recuperabili;

c) gli edifici e le unità immobiliari prive di impianto termico (come definito al punto 2, lettera ee) della dgr 8745/2008) o di uno dei suoi sottosistemi necessari alla climatizzazione invernale;

d) le locazioni di immobili per una durata massima di 30 giorni;

Tali disposizioni sono state approvate con la deliberazione della Giunta regionale IX/2555 del 24.11.2011.

Inoltre è stata inviata una comunicazione ai Comuni della Lombardia, che contiene precisazioni importanti e indicazioni utili anche per i cittadini.

Questi due ultimi documenti saranno messi a disposizione dei cittadini sul sito del Comune di Melzo.


Ultima modifica Mercoledì 18 Gennaio 2012 11:50