1. I proprietari di ciclomotori, già immessi in circolazione anteriormente alla data del 14 luglio 2006 e muniti di documentazione tecnica rilasciata a norma dell'art. 62 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale adottato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ovvero di certificati di idoneità tecnica rilasciati sino al 13 luglio 2006, per poter circolare richiedono, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14, commi 2 e 3, della legge 29 luglio 2010, n. 120, il rilascio della targa e del certificato di circolazione di cui all'art. 97, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
In altre parole vanno in pensione i vecchi contrassegni di identificazione a 5 caratteri alfanumerici, diventando delle targhe a 6 caratteri alfanumerici ed al contempo verranno sostituiti anche i certificati di idoneità tecnica con certificati di circolazione.
I termini da rispettare sono i seguenti:
Entro il 1° giugno 2011 per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per " 0 – 1 e 2 ";
Entro il 31 luglio 2011 per i ciclomotori di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per " 3 – 4 – e 5 ";
Entro il 29 settembre 2011 per i ciclomotori di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per " 6 – 7 – e 8 ";
Entro il 29 novembre 2011 per i ciclomotori di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per " 9 " e la cui sequenza alfanumerica inizia con la lettera " A ";
Si precisa che i sopracitati termini hanno carattere ordinatorio.
Per adeguarsi alla normativa potete rivolgervi direttamente alla Motorizzazione Civile via Cilea, 119 Milano oppure alle agenzie pratiche automobilistiche
A decorrere dal 13 febbraio 2012, chiunque circola con un ciclomotore non regolarizzato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 389,00 a Euro 1.559,00.




